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La parte terza del Codice ricomprende tra i “beni paesaggistici” sia i beni sottoposti a tutela ai sensi dalla legge n.1497/1939 (art. 136, D.lgs. 42/2004), sia le aree protette ope legis individuate dalla Legge Galasso del 1985 (art. 142, D.lgs. 42/2004):

  • Le aree tutelate ai sensi dell’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono quelle in cui si riconosca una stretta e profonda interrelazione tra gli elementi naturali e i segni che le azioni antropiche vi hanno lasciato al volgere del tempo. Un elenco è attualmente presente sul sito della Regione anche se in corso di revisione; la loro individuazione e perimetrazione esatta è oggetto infatti del lavoro di adeguamento del Piano Paesaggistico.
  • Ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, inoltre, sono sottoposte a tutela intere categorie di aree meritevoli di tutela in forza di legge. Anche in questo caso la loro individuazione e perimetrazione esatta è oggetto del lavoro di adeguamento del Piano Paesaggistico. Al momento sono disponibili l’elenco dei corsi d’acqua pubblici redatto dalla Regione e l’individuazione dei territori costieri, fiumi, laghi, torrenti e corsi d’acqua, montagne, circhi glaciali, parchi e riserve, territori coperti da foreste e boschi e zone umide.

  • Sono inoltre da intendersi sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 135 comma d) del Codice dei Beni culturali anche le aree che per eccezionale importanza sono state riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. L’Emilia-Romagna ne vanta ben quattro:


L'Appennino Reggiano: Monte Cusna, Pietra di Bismantova e Monte Castagneto - foto di Andrea Benelli

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